Statuto

Art. 1 - Denominazione Sede

E' costituita in Roma, Via Virgilio Melandri 96; una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "ASD APAM" (Associazione Sportiva Dilettantistica Allevatori e Proprietari di Cavalli Murgesi e Asini di Martina Franca)

Art. 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione della razza cavallina Murgese, asinina di Martina Franca e i loro ibridi, attraverso la promozione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva dell'Equitazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:

  • svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportivo abili alla pratica della disciplina dell'equitazione,
  • svolgere di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
  • svolgere attività didattica per la divulgazione della conoscenza delle razze nonché gestione ed allevamento
  • organizzare eventi anche al di fuori di qualsivoglia disciplina sportiva specifica, quali ad esempio raduni di razza
  • gestire, in occasione di eventi, un punto ristoro
  • entrare in qualità di socio, in associazioni di razza di carattere nazionale

Si impegna, a tal fine, a tesserare all'ente Nazionale a cui aderisce tutti coloro che usufruiranno di servizi sopra elencati.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del CONI, non che agli statuti e ai regolamenti della Federazione Sportiva Italiana e/o dell'Ente di promozione Sportiva del CONI e/o Ente nazionale di promozione Sociale, a cui si aderisce, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, non che le decisioni che le autorità federali e dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà,della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, decoro e del prestigio dell'associazione, della federazione sportiva e dell'ente di promozione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 5 - Soci

Sono aderenti all'associazione:

- Soci Fondatori: Sono coloro che hanno materialmente creato l'associazione. La qualifica di socio fondatore ha natura permanente e non comporta il versamento della quota sociale.

- Soci Onorari: Il titolo di socio onorario può essere conferito dall'Assemblea dei soci a chi, anche non socio, per i suoi meriti sociali, possa giovare al prestigio dell'Associazione. La qualifica di socio onorario ha natura permanente e non comporta il versamento della quota sociale. In sede di assemblea non hanno diritto di voto, a meno che non siano in possesso dei requisiti del Socio Detentore e siano in regola con il versamento della quota sociale.

- Soci Detentori: Sono i soci proprietari di cavalli e asini che versano la quota sociale stabilita dall'assemblea. Tutti i soci detentori maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali non che dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

- Soci Simpatizzanti: Sono tutti coloro che intendano sostenere gli obiettivi statutari versando la quota sociale, pur non essendo proprietari di equidi. Possono partecipare alle Assemblee ma non fanno parte dell'elettorato ne attivo ne passivo.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza Soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie.

2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero (3) assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art..7 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci

b) il presidente

c) il consiglio direttivo

Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un numero diverso di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sull'importo della quota sociale, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione non che in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 gioni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono esse indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione,scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di otto membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si provvederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno incarica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo: Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea.

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2.

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili non che delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 21 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contribuenti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 24 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausula compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente Nazionale a cui si aderisce.

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta,in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Italiana e/o dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI e/o dell'Ente Nazionale di Promozione Sociale a cui si aderisce ed in subordine le norme del Codice Civile. 

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